L'articolo 75 della Costituzione, che risale al 1948, è chiaro nel suo contenuto: "1. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. 4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum"
Come si capisce, gli spazi offerti alla legge citata nell'ultimo comma sono davvero risicati. Forse il modo più semplice per un refresh del referendum è elevare ad un milione le firme necessarie.