Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e analizzare il nostro traffico. Si prega di decidere se si è disposti ad accettare i cookie dal nostro sito Web.
09 ott 2026

Parlamentari valdostani e difesa dello Statuto

di Luciano Caveri

Ho vissuto dagli anni Ottanta agli anni Duemila quattro legislature a Roma come deputato valdostano. Ho sempre rivendicato con orgoglio questa dizione: non soltanto perché così venivo spesso indicato alla Camera dei deputati, ma perché quella qualifica raccontava qualcosa di preciso del mio mandato e della natura della rappresentanza che esercitavo.

Ero un deputato della Repubblica italiana, naturalmente. Ma ero anche il deputato eletto dalla Valle d’Aosta, cioè da una comunità che la Costituzione ha riconosciuto nella sua specificità e alla quale ha attribuito una particolare forma di rappresentanza parlamentare.

Non è una sottigliezza lessicale. È sostanza istituzionale. Ricordo di avere ripetuto questa considerazione innumerevoli volte, nelle aule parlamentari come nelle interlocuzioni con la Presidenza della Repubblica e con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La Valle d’Aosta non è una circoscrizione come le altre. Il suo sistema di rappresentanza parlamentare discende direttamente dallo Statuto speciale, che è legge costituzionale.

E proprio per questo che, ogni volta che il Parlamento si accingeva a modificare la legge elettorale, bisognava ricordare a Roma una cosa che dovrebbe essere ovvia: la legge elettorale nazionale non può dimenticare lo Statuto che è legge di rango costituzionale per le peculiarità riconosciute.

Oggi questa questione torna drammaticamente d’attualità. Con l’avvicinarsi della conclusione della legislatura e delle prossime elezioni politiche, il Parlamento è intervenuto nuovamente sulla legge elettorale. Ma, a differenza delle riforme precedenti, che avevano preservato la peculiarità del sistema valdostano, questa volta quella specificità viene messa in discussione.

Non è una questione tecnica. E non lo è nemmeno per ragioni sentimentali o nostalgiche. Da deputato avevo già visto profilarsi questo rischio: quello di mettere mano, quasi incidentalmente, a un meccanismo che ha accompagnato la storia parlamentare della Valle d’Aosta per tutta l’età repubblicana.

Un meccanismo che non nasce ieri e che non è il frutto di una concessione occasionale di Roma. Le sue radici affondano addirittura nel voto del 1946 per l’Assemblea Costituente, quando i valdostani furono chiamati a eleggere Jules Bordon. Da allora, con l’avvento della Repubblica, la Valle d’Aosta ha mantenuto una propria specificità nella rappresentanza parlamentare, attraversando diciannove legislature e quasi ottant’anni di storia repubblicana.

Ottant’anni nei quali sono cambiate le leggi elettorali, sono cambiati i partiti, sono cambiate le maggioranze, sono cambiate profondamente l’Italia e la Valle d’Aosta. Ma una cosa è rimasta: il riconoscimento della Valle d’Aosta come realtà parlamentare distinta.

Lo dice con chiarezza l’articolo 47 dello Statuto speciale, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4: «Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d’Aosta forma una circoscrizione elettorale».

È difficile trovare parole più semplici. La Valle d’Aosta forma una circoscrizione elettorale. Non una porzione di una circoscrizione più grande, come poteva essere un collegio elettorale. Non una componente intercambiabile del sistema nazionale.

Quella disposizione non nasce per un capriccio valdostano. È figlia della storia costituzionale dell’Italia repubblicana e del riconoscimento di una comunità che ha caratteristiche linguistiche, storiche, culturali e istituzionali peculiari.

Inserire il sistema valdostano nella logica generale della competizione politica nazionale con meccanismi bislacchi su premierato e riversamento dei voti su base nazionale significa rischiare di smarrire la ragione stessa per cui quel sistema è stato concepito.

L’uninominale valdostano ha avuto, nel bene e nel male, una funzione precisa: mettere direttamente in relazione il territorio con il suo rappresentante a Roma. Il rapporto è semplice: una piccola comunità territoriale elegge direttamente il proprio deputato e il proprio senatore.

Non significa che il parlamentare valdostano debba occuparsi soltanto della Valle d’Aosta. Al contrario. Significa che arriva in Parlamento con una responsabilità immediatamente riconoscibile e con un mandato che non può essere confuso con quello di un parlamentare inserito in una grande circoscrizione nazionale.

Questa è la peculiarità. E questa peculiarità è precisamente ciò che una legge elettorale dovrebbe custodire, non dissolvere. Ma la Valle d’Aosta non è piccola soltanto nei numeri. È una comunità costituzionalmente riconosciuta. Ed è proprio perché è piccola che ha bisogno di strumenti che rendano effettivo, e non soltanto teorico, il principio della rappresentanza.

C’è poi un secondo problema, che è politico. La nuova impostazione rischia di trasformare l’elezione del parlamentare valdostano in una sorta di referendum sulla collocazione nazionale delle forze politiche autonomiste.

In altri termini: non basterebbe più scegliere il rappresentante della Valle d’Aosta. Si chiederebbe in buona parte alla comunità valdostana di schierarsi preventivamente dentro una competizione nazionale, secondo una logica che rischia di mettere in secondo piano la specificità autonomista.

È un passaggio che considero particolarmente grave. L’autonomia non è una corrente interna della politica italiana. È una dimensione istituzionale riconosciuta dalla Costituzione.

E l’Union Valdôtaine, al di là delle valutazioni che ciascuno può dare sulle sue vicende politiche, rappresenta storicamente una parte essenziale della vicenda autonomista valdostana. Costringerla, o tentare di costringerla, dentro schemi nazionali costruiti altrove significa alterare la natura stessa del confronto politico valdostano.

Su questo punto la responsabilità non è soltanto di chi ha promosso la modifica. Una riforma di questa portata avrebbe dovuto suscitare una discussione istituzionale molto più ampia. E invece, ancora una volta, rischiamo di assistere alla marginalizzazione della questione valdostana dentro una dinamica parlamentare nazionale nella quale i numeri finiscono per prevalere sulle ragioni dell’autonomia.

È qui che bisogna tornare al principio. Lo Statuto speciale non è un regolamento interno, né una legge ordinaria che il Parlamento possa adattare di volta in volta alle esigenze della maggioranza politica del momento.

È una legge costituzionale. E questo dovrebbe bastare per imporre cautela, rispetto e un confronto istituzionale serio ogni volta che una riforma elettorale tocca direttamente il modo nel quale la Valle d’Aosta esercita la propria rappresentanza parlamentare.

Naturalmente il Parlamento ha il potere di legiferare in materia elettorale. Ma proprio perché quel potere è enorme, deve essere esercitato nel rispetto della Costituzione, degli Statuti speciali e delle ragioni storiche che ne costituiscono il fondamento.

Non basta dunque dire: «La legge è stata approvata dal Parlamento». Una maggioranza parlamentare può approvare una legge. Ma l’approvazione parlamentare non cancella una garanzia contenuta in una legge costituzionale.

Per questo considero questa vicenda qualcosa di più di una disputa sulla legge elettorale. È una questione di principio. È in gioco il rapporto fra maggioranza nazionale e minoranze territoriali. È in gioco la possibilità per una piccola comunità di continuare ad avere una rappresentanza politica costruita sulla propria specificità e non semplicemente assorbita nelle dinamiche della politica nazionale.

La Valle d’Aosta non chiede privilegi. Chiede che venga rispettata una regola costituzionale nata insieme alla Repubblica e mantenuta per quasi ottant’anni. Chiede che il proprio voto continui ad avere un significato territoriale. Chiede che i parlamentari valdostani restino, prima di tutto, rappresentativi di una comunità che lo conosce, lo giudica e gli affida una responsabilità diretta.

Io quella battaglia l’ho vissuta personalmente nella mia esperienza a Montecitorio. So quanto sia difficile, a Roma, spiegare che autonomia non significa separazione, che specificità non significa privilegio e che una minoranza non chiede di essere sottratta alle regole comuni, ma di poter vivere dentro la Repubblica secondo le regole particolari che la stessa Repubblica le ha riconosciuto.

È una distinzione che vale la pena continuare a ripetere. Perché quando si comincia a considerare le autonomie come semplici eccezioni fastidiose da ricondurre all’ordine nazionale, non si sta semplicemente modificando una legge elettorale.

Si attacca l’idea stessa di autonomia. Ed è per questo che la Valle d’Aosta dovrà far sentire la propria voce in tutte le sedi istituzionali nelle quali sarà possibile farlo.

Non per difendere un privilegio. Per difendere una garanzia costituzionale. E, insieme ad essa, una parte della storia e della credibilità della Repubblica.