L'articolo 15 dello Statuto speciale attualmente in vigore fu frutto - lo testimoniano gli atti della Camera dei deputati - di quanto scrissi allora nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, numero 2 che regolamenta la legge statutaria sulla forma di governo. Per questo sin da subito ho ritenuto inammissibile il referendum presentato da varie forze politiche per addivenire all'elezione diretta del presidente della Regione, cui sono contrario e non a caso già nel lavoro parlamentare bocciai l'opzione secca del presidente eletto dal popolo che altri proponevano anche per noi. Bocciatura decisa ora dalla Commissione regionale per i procedimenti referendari, composta dai giuristi Raffaele Caterina, Elisabetta Palici Di Suni Prat e Francesco Dassano. Hanno fatto bene: chi ha scelto la scorciatoia del referendum irrispettosa dello Statuto ha invece fatto male e le motivazioni poste per cassare la proposta di legge con allegato referendum sono severe in punta di diritto costituzionale. Cito solo un passaggio: "Una legge approvata a norma dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto, che disciplina con speciale procedura l'adozione e il controllo delle leggi "statutarie", non potrebbe pertanto essere abrogata da una legge regionale ordinaria, e neppure da un referendum, né potrebbe, del pari, essere sottoposta ad un referendum propositivo. L'unico referendum ammissibile per le leggi approvate a norma dell'articolo 15 dello Statuto è quello previsto dallo stesso articolo 15, e cioè il referendum regionale, richiesto da un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle entro tre mesi dalla pubblicazione della legge approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta". Si chiude così questo tentativo ardito.