Uno ha un bel da dire in senso generico dell’importanza della posta in gioco delle prossime Politiche per la Valle d’Aosta. Ci sono nell’accezione “poste in gioco” una marea di varianti e sottovarianti che ci riguardano e penso che faranno parte dei programmi delle diverse forze politiche in lizza nella nostra circoscrizione uninominale. Segnalo intanto un tema capitale: con il taglio dei parlamentari (400 deputati e 200 senatori rispetto ai 630 e ai 315) esiste una prima conseguenza che riguarda per noi l’articolo attorno con il quale si tutela il nostro Statuto di autonomia. Mi riferisco all’articolo 138 della Costituzione: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”. Questo articolo riguarda anche il 116 della Costituzione, che nel suo primo comma richiama la nascita delle Autonomie speciali come la nostra: “Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale” Questo articolo – tenetelo bene a mente – può dunque essere modificato con il procedimento descritto con il citato articolo 138, quindi con l’applicazione o meno del referendum, come previsto dalla norma. Ebbene, con il già citato taglio dei parlamentari, bastano 267 deputati e 134 senatori per modificare la Costituzione senza referendum. Questo fragilizza il nostro Statuto. In analogia, ma senza l’impiego del referendum, può avvenire con modifiche di origine parlamentare o di iniziativa regionale direttamente sullo Statuto di autonomia in vigore. Così si legge all’articolo 5° del nostro Statuto nella versione attuale: “Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale “. Chiara l’applicazione del meccanismo? Per questo si è sempre detto, in assenza di formule di protezione con l’auspicata intesa da parte regionale sulle modifiche parlamentari dello Statuto, della fragilità, oggi accentuatasi, del nostro ordinamento, che venne concesso (octroyé) dalla Costituente con una modellista che di fatto nega un principio pattizio, come sarebbe stato in uno Stato federale. Per questo la diminuzione dei parlamentari, oltra a penalizzare le zone di montagna con il disegno in Italia dei nuovi collegi centrati più sulle città, assume un elemento di rischio che ci obbliga ad essere molto vigili.